ALIMENTI E APPLICAZIONE DELLE NORME HACCP

Alimenti HACCP

L’HACCP (Hazard-Analysis and Critical Control Points, tradotto: Analisi del Pericolo e Punti Critici di Controllo) è un sistema che ha lo scopo di prevenire i pericoli di contaminazione alimentare.


I vari operatori coinvolti nella filiera della produzione alimentare – in ogni fase dei processi, realizzazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura – sono tenuti ad un sistema di autocontrollo volto a tutelare l’igiene e la sicurezza degli alimenti. Si tratta di un obbligo, per tutti gli operatori e a tutti i livelli, stabilito dalla normativa italiana ed europea.


L’HACCP è un sistema, un insieme di procedure che permette di applicare l’autocontrollo in maniera razionale e organizzata. Sia l'apertura che la gestione di qualsivoglia attività connessa agli alimenti richiede una approfondita conoscenza del manuale HACCP, delle procedure di protocollo riguardanti l’autocontrollo alimentare e la gestione dei rischi per l’igiene degli alimenti.


Ci sono gestori e operatori che non sono a conoscenza delle norme di autocontrollo per la sicurezza alimentare e sanitaria: questi abbisognano di una formazione HACCP o di una consulenza per orientarsi tra le leggi e assicurare alla propria attività uno sviluppo regolare. Le norme di autocontrollo prevedono infatti che sia il responsabile di attività a redigere un piano di autocontrollo, seguendo il protocollo HACCP previsto per la propria categoria.


Questo piano di autocontrollo è un piano d’azione necessario per certificare la propria conoscenza relativamente a quanto stabilito riguardo l’igiene degli alimenti e delle bevande trattate. In questo piano si deve dimostrate la conoscenza dei rischi e di quelle che sono le buone prassi di prevenirli ed evitarli. Le autorità competenti effettuano controlli periodici sulle attività, per assicurarsi che il responsabile di un’attività attui un piano di applicazione dei protocolli HACCP, delle norme igienico sanitarie.


Il controllo attuato sugli alimenti, sulla salubrità degli ambienti lavorativi e sulla salute dei clienti è necessario e continuo, da parte delle autorità. Di conseguenza ogni attività coinvolta deve sempre essere in regola con quanto previsto sulla sicurezza e sull’autocontrollo alimentare, deve applicare correttamente i protocolli HACCP.

QUANDO È OBBLIGATORIO APPLICARE IL PROTOCOLLO HACCP

Storia e finalità dell’HACCP: l’applicazione del sistema HACCP nasce per dare soddisfazione alle esigenza di salubrità delle preparazioni alimentari. Questo protocollo si basa su un nuovo approccio, si passa da un controllo a valle del processo produttivo, fatto sul prodotto finito, ad un controllo accurato del processo in ogni sua fase, prevenendo i vari i rischi che possono influire sulla sicurezza degli alimenti e attuando misure efficaci per tenerli sotto controllo. In base a questi protocolli, una azienda deve valutare i pericoli, stimare i rischi e stabilire le contromisure efficaci, finalizzate al controllo e alla prevenzione dell’ insorgere di problemi igienico-sanitari.


A chi sono rivolte le norme del pacchetto igiene: a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) che si occupano di attività connesse alla produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti (sono ad esempio convolti caseifici, allevatori, supermercati, ristoranti, bar, gelaterie, panifici e così via).


Principi base di un piano HACCP


  • Identificazione di ogni pericolo da prevenire, eliminare o ridurre
  • Identificazione dei punti critici di controllo (Critical Control Points - CCP) nelle fasi in cui è possibile prevenire, eliminare o ridurre un rischio
  • Definire, per i punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità dalla inaccettabilità
  • Definire e applicare efficaci procedure di sorveglianza nei punti critici di controllo
  • Definire azioni correttive se un punto critico non risulta sotto controllo (superamento dei limiti critici stabiliti)
  • Definire le procedure da applicare regolarmente per verificare l’effettivo funzionamento delle misure adottate
  • Disporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare


Il Dlgs 6 novembre 2007, n. 193. (art. 6) regola il regime sanzionatorio relativo al pacchetto igiene e all’applicazione del protocollo HACCP, stabilendo una ammenda pecuniaria che va da 250 a 150.000 euro, in relazione con quella che è la gravita dell’attività posta in essere e della violazione.

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NUOVO REGOLAMENTO ALLERGENI

Il testo del nuovo Regolamento UE 1169/2011 introduce l’obbligo generalizzato delle collettività – quindi per ristoranti, pizzerie e così via – di informare gli utenti sulla presenza, o anche sulla “possibile presenza”, di allergeni. Bisogna mettere l'utente in condizioni di comprendere e conoscere per tempo, quindi prima di ordinare, le informazioni sulle pietanze, per permettere così al consumatore di fare scelte consapevoli.


Come informarlo? Le modalità possono essere diverse: ad esempio si può riportare l'informazione direttamente nel menù, riportando, per ogni pietanza, la lista degli ingredienti utilizzati (in ordine decrescente), evidenziando la presenza di allergeni con carattere diverso dagli altri ingredienti, ad esempio ricorrendo al “neretto”.


È anche possibile scegliere altri modi per fornire l'informazione, ad esempio con l'utilizzo delle lettere maiuscole, di caratteri sottolineati, di caratteri colorati e così via. Si può anche mettere un cartello unico, posto in condizione di ottima visibilità, per avvisare il cliente della possibile presenza di sostanze o prodotti che possono provocare intolleranze/allergie, e rimandi al personale per la richiesta delle informazioni necessarie.


Quale che sia la soluzione preferita, bisogna ricordare che il Regolamento UE per gli allergeni è stato voluto come forma di tutela del consumatore, in un processo in cui i pubblici esercizi hanno un ruolo fondamentale nei confronti di quelle categorie di soggetti che soffrono di allergie o intolleranze a delle sostanze la cui assunzione può provocare effetti negativi (anche gravi) per la salute.


La corretta preparazione delle ricette deve assicurare che il prodotto alimentare contiene solo ed esclusivamente gli ingredienti indicati nel menù. Perché sia realmente così, è necessario che in cucina, nella preparazione di un alimento, siamo adottate specifiche precauzioni per impedire le contaminazioni crociate, con lo stoccaggio delle materia prima alimentare, con la sua manipolazione e lavorazione (specie quando le stesse attrezzature e gli stessi luoghi sono utilizzati per diversi alimenti).


Se non si è in grado di assicurare l’assenza di allergeni nei prodotti alimentari e nelle pietanze, sarebbe buona prassi indicare sul menù una dicitura di questo tipo: “Il prodotto può contenere tracce di uova, latte, prodotti a base di latte e soia”. Per questo come 

A.S.E. Lab srls  riteniamo necessario invitare gli operatori del settore alimentate a monitorare il proprio processo produttivo, individuando in modo specifico quali sono gli ingredienti utilizzati per la preparazione di tutte le pietanze, e comunicare se contengono o se possono contenere allergeni.


Più in dettaglio, consigliamo di redigere un elenco “piatti-ingredienti-allergeni”, da conservare in un luogo accessibile all'utente/cliente (ad esempio sui tavoli dove avvengono le consumazioni, sul bancone delle ordinazioni) per essere facilmente visualizzato dal cliente, dal personale e dalle autorità competenti. 


Un'altra novità introdotta è l’obbligo di precisare la natura dei grassi utilizzati; quindi non basta più indicare “oli e grassi vegetali” ma serve comunicare il nome preciso dell’olio utilizzato (olio di colza, olio di soia, olio di palma, olio di arachide e così via). Per ogni ulteriore informazione, siamo a totale disposizione.

LAVORO E SORVEGLIANZA

La sicurezza e la salute sul lavoro devono essere obbiettivi da perseguire con una adeguata cultura della prevenzione che si deve creare prima di tutto con l’informazione e la formazione. I lavoratori sono i soggetti tutelati, ma sono anche degli attori attivi, devono sempre essere consapevoli delle condizioni dell'ambiente di lavoro in cui operano, dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, partecipare alla valutazione dei rischi, alla prevenzione e alla sicurezza.


La norma di riferimento è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), modificato dal decreto legislativo 151/2015, elaborato recependo le direttive comunitarie che si basano sul principio della partecipazione e della programmazione di tutti i diversi soggetti coinvolti nel processo di miglioramento delle condizioni di prevenzioni e tutela della salute sul luogo di lavoro.


Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL) definisce le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, che devono poi essere integrate dalle misure di sicurezza, previste per specifici rischi o settori di attività (movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, agenti biologici, fisici, cancerogeni e così via). Di fondamentale importanza sono le attività formative (come addestramento e informazione) che si rivolgono ai lavoratori e li convolgono, oltre a coinvolgere le diverse figure interessate dalla materia della sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro (Allegato A – Accordo Stato Regione 21 dicembre 2011).


Misure generali di tutela

  • Formazione e informazione adeguate per i lavoratori
  • Formazione e informazione adeguate per i dirigenti e i preposti
  • Formazione e informazione adeguate per le figure RLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)
  • Istruzioni adeguate ai lavoratori
  • Partecipazione e consultazione dei lavoratori
  • Partecipazione e consultazione le figure RLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)
  • Programmazione delle misure atte ad assicurare il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche con l'utilizzo di codici di condotta e di buone prassi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Valutazione dei rischi, nell'ambito del diritto del lavoro, è un tema di base per assicurare la sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro. 


Deve riguardare tutti i rischi presenti in azienda, compresi quelli che riguardano gruppi di lavoratori esposti a particolari rischi, come quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, con l’età e con la provenienza da altri paesi.


I risultati di questa valutazione devono essere riportati nel DVR, il Documento di Valutazione dei rischi, dove devono essere eventualmente individuate anche le mansioni che espongono i lavoratori a specifici rischi. 


Relativamente alla sicurezza, la comunicazione degli obblighi al Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza deve essere tempestiva anche in caso di aggiornamenti successivi (come stabilito dalla Legge 161/2014).

SORVEGLIANZA SANITARIA

La Sorveglianza Sanitaria - l'insieme degli accertamenti sanitari finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza - deve essere effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla legislazione vigente e per richieste fatte dal lavoratore correlate ai rischi connessi al lavoro.

Alle ipotesi generali si devono aggiungere le previsioni per le attività che espongono i lavoratori a specifici fattori nocivi (radiazioni ionizzanti, amianto, rumore, uso dei videoterminali, agenti chimici, cancerogeni, mutageni, biologici, movimentazione manuale dei carichi e così via).


La Sorveglianza Sanitaria ha la finalità di valutare l’idoneità del lavoratore alle mansioni specifiche che gli sono state assegnate. Gli accertamenti possono essere preventivi, periodici o legati a particolari eventi (periodi di malattia superiore a 60 giorni consecutivi o cambio di mansione). Fatti gli accertamenti, in base al loro esito spetta al medico competente decidere sull’idoneità del lavoratore. Qualora sia giudicato inidoneo alla mansione, il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore, laddove possibile, ad altra mansione che sia compatibile con il suo stato di salute.

Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Tra le figure responsabili della sicurezza sul lavoro, un compito particolare è attribuito al Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, figura che può essere sia interna che esterna all’azienda), che viene nominato dal datore di lavoro (spesso è lui stesso)


Partecipa con il medico competente e il Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro.


Interlocutore fondamentale del Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione e del datore di lavoro sui temi riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro è il Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 


Nelle aziende che hanno fino a 15 dipendenti, l’RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno tramite votazione o è individuato in un ambito territoriale o nel comparto produttivo (RLST).


Nelle aziende con più di 15 lavoratori, il Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali (quando presenti). 

L’RLS ha diritto ad essere consultato dal datore di lavoro in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda. Deve ricevere la documentazione e le informazioni che riguardano tutto ciò che concerne la sicurezza sul posto di lavoro.

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