ACQUE A USO CONDOMINIALE

ACQUE A USO CONDOMINIALE

In un condominio l’amministratore ha il dovere e l’obbligo di garantire la qualità dell’acqua che fuoriesce dai rubinetti di ogni appartamenti del condominio. L’obbligo di analisi dell’acqua del condominio è stabilita dal Decreto legislativo 31/2001 - poi modificato e aggiornato con D.Lga. 27/2002  - che stabilisce come l’amministratore del condominio sia responsabile del controllo e dell’igiene dell’acqua che viene somministrata nel condominio.


Ciò significa che l’amministratore del condominio ha l’obbligo di verificare che l’acqua erogata dai rubinetti di ogni appartamento del condominio sia utilizzabile per l’uso quotidiano e per cucinare, essendo responsabile della gestione di tutto l’edificio.


Laddove esista un rischio di possibile alterazione delle acque nei condotti idrici del condominio, l’amministratore è tenuto ad effettuare l’analisi dell’acqua dell'edificio per stabilire i requisiti di potabilità. Nel caso in cui l’amministratore non provvedesse a ristabilire la potabilità dell’acqua erogata si può incorrere in una sanzione che può anche superare i 30mila euro.


Anche un semplice condomino può richiedere che venga analizzata l’acqua, ricorrendo a un’assemblea, dove sottoporre all’amministratore la richiesta di analisi delle acque del condominio. L'amministratore, in questo caso, è tenuto a soddisfare la richiesta oppure a fornire i dati dell’analisi dell’acqua svolti.

CONTROLLI SULLA LEGIONELLA

Cenni storici: il batterio Legionella, ampiamente diffuso in natura, si trova principalmente associato alla presenza di acqua come sorgenti termali, falde idriche e ambienti umidi in genere. Da queste sorgenti la Legionella può colonizzare gli impianti idrosanitari (rubinetti, docce, lavandini) e/o aeraulici (condizionatori, umificatori). Si puo’ pertanto creare una potenziale situazione a rischio per la salute umana, che puo’ portare sino alla morte del soggetto contaminato, specialmente negli individui piu’ sensibili (anziani, bambini e adulti con patologie pregresse di carattere cardio-respiratorio) che possono trovarsi presso strutture ricettive.


Obblighi del gestore:


  • Valutazione del rischio legionellosi
  • Elaborazione e redazione documento di autocontrollo
  • Istituzione del registro interventi
  • Analisi periodiche su campioni di acqua e aria di condizionamento


Prevenzione e controllo della legionellosi

Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi – EDIZIONE 2015

Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali


Tipologie di attività coinvolte



  • Strutture turistico ricettive (alberghi, hotel, pensioni, campeggi, residence, agriturismi, bed&breakfast, soggiorni di vacanza, affittacamere, navi da crociera)
  • Strutture Termali
  • Strutture ad uso collettivo (impianti sportivi e ludici, palestre, centri commerciali, fiere, esposizioni, centri benessere, ecc.)
  • Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali.


Cosa dovrà riportare il documento



  • Nomina Responsabile per la gestione del rischio
  • Valutazione del rischio mediante attenta analisi delle condizioni di normale funzionamento dell’ impianto idrosanitario al fine di individuarne i punti critici.
  • L’ispezione della struttura (Mappa della rete idrica).
  • Gestione dell’eventuale rischio rilevato derivante dall’ impianto idrosanitario creando le misure correttive necessarie al ridurre al minimo il rischio evidenziato.



Il mancato adempimento delle prescrizioni normative aventi ad oggetto la prevenzione e la gestione del rischio biologico legionella, radica in capo ai titolari delle strutture interessate la responsabilità penale in ordine alle lesioni o alla morte eventualmente patita dal cliente.



Contattateci per avere ulteriori informazioni e ricevere un preventivo gratuito, i inostri tecnici studieranno insieme a voi la soluzione migliore per la vostra struttura.


Sanzioni legionellosi

 Riferimento  Reato previsto  Pena
 Art. 590, comma 3 - Codice penale  Lesioni colpose gravi  Da 3 mesi a 1 anno di reclusione
 Art. 590, comma 3 - Codice penale  Lesioni colpose gravissime  Da 1 a 3 anni di reclusione
 Art. 589 - Codice penale  Omicidio colposo  Da 2 a 7 anni di reclusione
 Art. 452 - Codice penale  Epidemia colposa  Da 3 a 12 anni di reclusione

MANUALE E REGISTRO DI AUTOCONTROLLO LEGIONELLA

Manuale e registro di autocontrollo legionella. Obbligatorio per la prevenzione ed il controllo della legionellosi nelle strutture turistico-ricettive e termali


Gli obblighi dei gestori in materia di Legionella


Per Legionella si intende un Batterio Aerobico definito gram-negativo di cui si conoscono molte specie tra cui la più pericolosa è la Legionella Pneumophila.

Il batterio prolifera negli ambienti acquatici naturali, risalendo poi a quelli artificiali come le tubature e gli impianti idrici dei centri abitati (serbatoi, piscine, fontane). Contrarre la legionellosi è, quindi, un rischio insito in diversi ambienti che, per questo motivo, necessitano di una corretta valutazione del rischio legionellosi e di misure preventive per impedire la proliferazione del batterio.


Il 4 aprile 2000 in sede di conferenza Stato-Regioni viene siglato l’accordo pubblicato nella G.U. nr. 103 del 5 maggio 2000 dal titolo “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali” mentre il 13 gennaio 2005 vengono siglati gli accordi pubblicati in G.U. nr. 28 del 4 febbraio del 2005, in virtù dei quali corre l’obbligo di procedere alla valutazione del rischio legato all’infezione da legionella con conseguente obbligo di elaborare il relativo documento ai fini dell’autocontrollo per le seguenti tipologie di attività:


  • Strutture turistico recettive (alberghi, hotel, pensioni, campeggi, residence, agriturismi, bed&breakfast, soggiorni di vacanza, affittacamere, navi da crociera etc.)
  • Strutture termali
  • Strutture ad uso collettivo (impianti sportivi e ludici, palestre, centri commerciali, fiere, esposizioni, centri benessere, etc.)
  • Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali


Tale documento dovrà specificare:

  • La nomina di un responsabile per la gestione del rischio che comprenda la valorizzazione della politica di prevenzione e l’applicazione delle misure di controllo;
  • La valutazione del rischio mediante un’attenta analisi delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto idrosanitario al fine di individuarne i punti critici;
  • L’ ispezione della struttura (mappa della rete idrica );
  • La gestione dell’eventuale rischio rilevato derivante dall’impianto idrosanitario creando le misure correttive necessarie al ridurre al minimo il rischio evidenziato.


Dovrà inoltre essere istituito il “Registro degli interventi”, cioè un documento riassuntivo degli interventi di manutenzione ordinari e straordinari sugli impianti idrici e di climatizzazione. Dovrà essere eseguito da laboratori certificati un monitoraggio analitico per la ricerca ed il conteggio della legionella sui punti critici dell’impianto idrico e di climatizzazione identificati nel processo di valutazione dei rischi.

La periodicità dell’analisi del rischio e la rielaborazione del Documento deve essere effettuata regolarmente, con frequenza annuale ed ogni volta che sia legittimo pensare che la situazione si sia modificata. L’analisi deve, comunque, essere rifatta ad ogni segnalazione di un possibile caso di legionellosi.


La A.S.E. Lab srls  è in grado di provvedere a quanto sopra riassunto proponendo dei contratti a costi contenuti offrendo un servizio chiavi in mano onnicomprensivo: documentazione, formazione dei lavoratori, campionamenti periodici ed analisi microbiologiche da parte del nostro laboratorio certificato.

RIUTILIZZO TERRE E ROCCE

I lavori di scavo, sbancamento e livellamento del terreno per scopi edilizi sono categorizzati secondo la finalità della lavorazione. Il titolo edilizio abilitativo necessario per eseguire le opere è diverso se si tratta di:

• Lavorazioni pertinenti all’esercizio dell’attività agricola, ovvero di scavi per la realizzazione di bacini idrici, di opere di ricerca e coltivazione di sostanze minerali di cava

• Scavi con altro scopo che comportino una perdurante modifica dello stato dei luoghi


La gestione di materiali da scavo e/o demolizione provenienti da opere soggette a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) è disciplinata dal DM 10/08/2012 n 161. In questo caso bisogno presentare un Piano di utilizzo.

Il Piano di utilizzo è il documento mediante il quale viene comprovata la sussistenza delle condizioni che il materiale di scavo deve soddisfare affinché possa essere utilizzato come sottoprodotto. Tale sussistenza deve essere dimostrata ex ante, ovvero deve essere preliminarmente inserita nella progettazione dell’opera. A tal fine viene eseguita la caratterizzazione ambientale del materiale di scavo con le relative analisi chimiche.

Allegato 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali

I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull’aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm).


Il set di parametri analitici da ricercare dovrà essere definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all’esecuzione dell’opera. Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in tabella 1. fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa in accordo con l’Autorità competente in considerazione delle attività antropiche pregresse.


I risultati delle analisi sui campioni dovranno essere confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del Decreto Degislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica


Tabella 1


  • Arsenico
  • Mercurio
  • Cadmio
  • Cromo Totale
  • Cobalto
  • Cromo Vi
  • Nichel
  • IDROCARBURI C>12
  • Piombo
  • Amianto
  • Rame
  • BTEX
  • Zinco
  • Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

La Valutazione di Impatto Acustico ambientale è un tipo di consulenza che viene richiesta dal Comune all’interno del quale si desidera installare un insediamento produttivo o infrastruttura. Grazie a tale valutazione è possibile determinare se l’opera in questione rispetta i limiti di emissione ed immissione sonora dell’area prescelta, e delle zone ad essa adiacenti.


Tali limiti, precedentemente determinati dalla zonizzazione acustica comunale del territorio, sono indicati dalla classe acustica di appartenenza. Esistono due diversi tipi di valutazione di impatto acustico, che si differenziano in base al momento in cui vengono effettuate:


Valutazione previsionale impatto acustico

Per eseguire la valutazione di impatto acustico di una nuova opera si applicano modelli numerici di calcolo ai dati geometrici ottenuti tramite accurati rilievi strumentali: in tal modo si potrà disporre di dati attendibili relativi alle porzioni di territorio da studiare, a cui si potranno applicare i rilievi acustici per validare i risultati del modello di calcolo. I valori di rumorosità cosi ottenuti dovranno poi essere confrontati con i limiti previsti dalla legge.


Quando si esegue una valutazione previsionale di impatto acustico, si analizza generalmente la rumorosità prevista in orario diurno e quella prevista in orario notturno (si tenga infatti presente che, in caso di attività in orario notturno, i limiti di legge previsti sono inferiori di ben 10 dB rispetto a quelli previsti per il periodo diurno), tenendo conto della presenza di eventuali interventi di mitigazione della rumorosità.


Valutazione impatto acustico applicata a situazione esistente

Per valutare l’ impatto acustico di un’ infrastruttura o attività già esistente si esegue la misura dei livelli di rumorosità, i quali dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 16 Marzo 1998, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. Distinguiamo in questo caso due possibili scenari:

- Misurazione del rumore ambientale all’aperto

- Misurazione del rumore in ambienti chiusi


Il quadro normativo

L’art. 844 del codice civile è il punto di riferimento per la valutazione della protezione individuale della persona e della sua proprietà nei confronti dell’esposizione a sorgenti rumorose e fa riferimento alla soglia della normale tollerabilità.


L’apparato normativo è costituito dalla L 447/95 e dai seguenti decreti attuativi che invece fissa nel criterio dell’accettabilità il principale punto di riferimento nella valutazione dell’inquinamento acustico.


I riferimenti normativi in particolare sono:

  • Legge 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
  • DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
  • DM 16 marzo 1998“ Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
  • DPCM 16/04/1999 n 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”
  • DGR n 62/9 del 14.11.2008 “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di acustica ambientale”
  • DPCM del 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”


Attività soggette alla valutazione

Sono obbligati a presentare la Valutazione di impatto acustico redatta da un Tecnico abilitato in acustica tutte le attività che utilizzano impianti di diffusione sonora o che svolgono eventi con diffusione di musica o l’utilizzo di strumenti musicali quindi tutti i pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, nonché le infrastrutture di trasporto


Attività che utilizzano impianti di diffusione sonora o che svolgono eventi con diffusione di musica o l’utilizzo di strumenti musicali: ristoranti pizzerie, trattorie, bar, gelaterie, panifici, attività ricreative, attività agrituristiche, attività culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari, ospedali e/o case di cura con più di 50 posti.


Contattateci per un preventivo gratuito

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